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Il decreto Competitività convertito in legge: le misure

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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 116/2014, che ha convertito il Decreto Competitività (DL 91/2014). La norma rimodula gli incentivi riconosciuti alle energie rinnovabili, stanzia 350 milioni di euro per l’efficientamento energetico di scuole e università pubbliche e prevede un credito di imposta del 15% per gli investimenti in macchinari nuovi.


La legge introduce finanziamenti agevolati, fino a un massimo per incrementare l’efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari pubblici. I finanziamenti saranno concessi, fino a un massimo di 350 milioni di euro, attraverso il fondo rotativo “Kyoto” con un tasso di interesse dello 0,25%, cioè la metà di quello previsto per i finanziamenti del fondo Kyoto.

I fondi saranno erogati dopo aver eseguito la diagnosi energetica dell’edificio e aver redatto la certificazione energetica dalla quale deve emergere che è stato ottenuto un miglioramento dell’efficienza energetica di almeno due classi energetiche in tre anni.

In generale, per gli interventi di efficientamento energetico relativi ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del finanziamento è di dieci anni, mentre l’importo massimo non può superare i 30 mila euro per singolo edificio.

L’importo di ogni intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può superare un milione di euro se i lavori riguardano solo gli impianti e 2 milioni di euro se, oltre agli impianti, si procede alla qualificazione di tutto l’edificio, compreso l’involucro edilizio.

I finanziamenti sono erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti tenendo conto dell’ordine cronologico di invio delle domande.

 

 

MISURE SPALMA INCENTIVI
Le Pmi saranno agevolate con un taglio alle bollette energetiche. Per contro, per poter attuare questa misura sarà necessario coprire i costi con la rimodulazione degli incentivi riconosciuti agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Si tratta di un'operazione che colpirà in modo retroattivo anche gli impianti fotovoltaici già funzionanti.

Dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici (GSE) eroga le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici installati e in funzione con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Da gennaio 2015, gli incentivi per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici installati e funzionanti, di potenza nominale superiore a 200 kW, sono rimodulati a scelta dell’operatore, che può optare tra queste tre alternative:

1. la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è ricalcolata secondo le percentuali di riduzione indicate nell’allegato 2:
- 12 anni residui > riduzione incentivo pari al 25%
- 13 anni residui > riduzione incentivo pari al 24%
- 14 anni residui > riduzione incentivo pari al 22%
- 15 anni residui > riduzione incentivo pari al 21%
- 16 anni residui > riduzione incentivo pari al 20%
- 17 anni residui > riduzione incentivo pari al 19%
- 18 anni residui > riduzione incentivo pari al 18%
- oltre 19 anni residui > riduzione incentivo pari al 17%

2. l’incentivo è erogato in 20 anni e rimodulato secondo modalità da individuare entro il 1° ottobre 2014 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. I calcoli saranno effettuati simulando l’adesione di tutti gli operatori e ponendosi come obiettivo un risparmio di 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti.

3. La tariffa incentivante è erogata in 20 anni e ridotta, per il periodo residuo di incentivazione, di una percentuale proporzionale alla potenza dell’impianto:
- 6% per gli impianti da 200K w a 500 K w;
- 8% per gli impianti da 500Kw a 900 Kw;
- 10% per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 Kw.

Gli operatori devono comunicare la propria scelta al GSE. In caso contrario verrà applicata automaticamente la terza opzione.

Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012), le riduzioni si applicano alla sola componente incentivante (calcolata secondo l’art. 5, comma 2, del DM 5 luglio 2012).

Il provvedimento lascia scontenti gli operatori del settore. Assorinnovabili ha scritto alla Commissione Europea chiedendo l'apertura di una procedura di infrazione contro lo Stato Italiano per violazione della Direttiva 2009/28/CE che aveva fissato i target europei per lo sviluppo delle energie rinnovabili. In una nota diramata prima della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, l'associazione che raggruppa gli operatori del settore ha annunciato che coordinerà i ricorsi delle migliaia di operatori, sia nazionali sia esteri "ingiustamente penalizzati da un provvedimento che modifica unilateralmente e retroattivamente i contratti sottoscritti con il GSE”.


ONERI SULL’ENERGIA CONSUMATA E AUTOPRODOTTA
Per coprire gli oneri del sistema elettrico la legge prevede una maggiorazione delle parti fisse dei corrispettivi pagati per il consumo di energia, equiparando l’energia prelevata dalla rete all’energia autoprodotta, cioè un’energia che non passa dalla rete pubblica, ma da un’infrastruttura privata, che per essere realizzata ha richiesto un investimento a favore della sostenibilità.




 

CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI
La legge introduce un credito di imposta del 15% per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia.

L’agevolazione è riconosciuta sia alle imprese esistenti sia a quelle costituite dopo l’entrata in vigore della norma (21 agosto 2014).

Non si ha diritto all’incentivo per gli investimenti di importo inferiore a 10 mila euro.

Il credito di imposta sarà ripartito in tre quote annuali e verrà revocato nel caso in cui i beni oggetto dell’investimento siano ceduti prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto o trasferiti fuori dall’Italia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’investimento. 

 

 

 

 

 

Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici e della segnaletica luminosa stradale (Art. 9)

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonche' di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti tenuto conto di quanto stabilito dal decreto di cui comma 8 del presente articolo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si applica la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009.
4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite delle risorse ivi previste, puo' altresi' concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.
5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e 4 avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.
6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale miglioramento e' oggetto di certificazione da parte di un professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.
7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo non potra' essere superiore a venti anni. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del finanziamento e' fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non puo' essere superiore a trentamila euro per singolo edificio. L'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non puo' essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.
8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al fine del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal pacchetto
clima-energia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalita' di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei fondi e dei progetti di investimento che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilita' delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, e' assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di missione, alle cui attivita' si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Impianti termici civili (art. 11 commi 7 e 9-11)
7. Agli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «Art. 285. - (Caratteristiche tecniche). - 1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.».
10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purche' sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.
11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano altresi' fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (Art. 18)
Le imprese che acquisteranno beni strumentali in misura maggiore rispetto a quanto hanno fatto negli ultimi 5 anni godranno fino al 30 giugno 2015 di un credito d’imposta pari al 15%.
Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo (art. 24)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonche' per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
4. Al fine di non ridurre l'entita' complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:
a) il primo aggiornamento puo' essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;
b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto;
c) le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di piu' di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.
5. Per il raggiungimento delle finalita' di cui ai commi 2 e 3, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.
6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema e' applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento.
7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.
8. I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia elettrica prelevata tramite il medesimo punto.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 25-bis di potenza non superiore a 20 kW».

 

Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto (Art. 25 bis)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:
a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto e' elevata a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;
b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli gia' in esercizio al 1° gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di cui all'articolo 24 sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;
c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto, diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente comma, si applica l'articolo 24, comma 3.

 

 

Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici (Art. 26)

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilita' nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo le modalita' previste dal presente articolo.
2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilita' media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalita' operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:
a) la tariffa e' erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed e' conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;
b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa e' rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;
c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa e' ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantita':
1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;
2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;
3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW.
In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c).
4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012.
5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 puo' accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

L'esposizione di Cdp e' garantita dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza e ove necessario, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la validita' temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.
7. I soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei.
8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai soggetti beneficiari nei diritti a percepire gli incentivi pluriennali dal soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva la prerogativa dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di esercitare annualmente, anche avvalendosi del soggetto deputato all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a fronte della corresponsione di un importo pari alla rata annuale costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse T, corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi.
9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, provvede a:
a) stabilire le modalita' di selezione dell'acquirente di cui al comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso di interesse T di cui al comma 8;
b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi di euro, che l'acquirente di cui al comma 7 rende complessivamente disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali;
c) definire le condizioni, le procedure e le modalita' di riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma 7 delle quote degli incentivi pluriennali acquistati o, in alternativa, degli importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8;
d) stabilire i criteri e le procedure per determinare la quota annuale costante di incentivi pluriennali che puo' essere oggetto di cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario, tenendo conto anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;
e) definire le condizioni, le procedure ed ogni altro parametro utile per disciplinare la cessione delle quote di incentivi pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla base del tasso di sconto offerto, che non puo' essere inferiore al tasso T riconosciuto all'acquirente, e nei limiti di un importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali stabilito per ciascuna asta;
f) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il tasso di sconto minimo e l'importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le aste siano distinte sulla base della tipologia o della dimensione degli impianti, delle connesse specificita' in termini di numerosita', costo presunto del capitale e capacita' di gestione di procedure complesse;
g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione dell'acquirente e le aste di acquisto utile a massimizzare la partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione che esse in ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.
10. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, destina l'eventuale differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma 8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.
11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali
dai contratti di finanziamento stipulati.
12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le misure di rimodulazione di cui al comma 3.
13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 e' subordinata alla verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilita' degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea.
Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e impianti a fonti rinnovabili (Art. 30)
Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 viene inserito l'Art. 7-bis recante “Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili”. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6 e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unita' di microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA.
Inoltre, al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche,»;
b) dopo le parole: «diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4» e prima delle parole: «, realizzati negli edifici esistenti» sono inserite le seguenti: «e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche,».

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02/6/2020 | News Rinnovabili

In occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, festeggiata ogni 3 Giugno, ecco qui alcuni consigli per la salute del cittadino e del pianeta.

LA SENSIBILITA’ VERSO IL PIANETA AUMENTATA CON LA PANDEMIA

25/5/2020 | News Rinnovabili

Il virus che ho stravolto le nostre vite ci ha fatto comprendere l’importanza del nostro pianeta e del nostro ruolo come consumatori. I progetti per il futuro sono Green.

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