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Bonus mobili combinato alla riqualificazione energetica: ecco quando si può

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Il Bonus Mobili 2014 è una misura di incentivazione fiscale che consente di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese documentate relative all’acquisto di arredi da destinare agli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione o che lo saranno in futuro. 
La misura è contenuta nel decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 che contiene diverse misure per il rilancio dell’edilizia tramite la promozione e la diffusione di interventi di riqualificazione energetica.
 
L’agevolazione fiscale è in vigore dal 6 giugno 2013 e sarà valida fino al 31 dicembre 2014 

Approvato l’emendamento che estende anche ai grandi elettrodomestici e a quelli da incasso l’agevolazione fiscale prevista dal Bonus Mobili 2013, ma attenzione non da subito. Per ulteriori informazioni leggi Sì a Grandi Elettrodomestici e Pompe di Calore, ma non da subito.

Con la conversione in Legge dello Stato del Decreto 63/2013, sono ora acquistabili e detraibili anche i grandi elettrodomestici e le pompe di calore, inoltre possono accedere al bonus anche gli inquilini, come spiegato nel post Bonus Mobili, l’incentivo vale anche per l’inquilino.

Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare ufficiale (circolare 18 settembre 2013, n. 29) con i chiarimenti riguardanti il Bonus Mobili, che consente di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici fino a un tetto massimo di 10.000 euro.

1. Chi può beneficiare del Bonus Mobili 2014
Possono sfruttare il Bonus Mobili i contribuenti che hanno effettuato lavori di ristrutturazione edilizia elencati all’art. 16-bis del TUIR e hanno chiesto la Detrazione 50% sull’IRPEF per una spesa massima ammissibile di 96.000 euro.


2. Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione
È possibile usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili a seguito di interventi di:
- manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;


3. Avvio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio
Gli interventi devono essere stati effettuati a partire dal 26 luglio 2012, il Decreto ha previsto la possibilità di usufruire del bonus mobili in quanto viene inteso come lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile.
L’Agenzia ritiene possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione.
In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo.



4. Beni agevolabili nel Bonus Mobili 2014
La detrazione riguarda le spese sostenute per l’acquisto di:
MOBILI
Rientrano tra i mobili agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
GRANDI ELETTRODOMESTICI di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
L’Agenzia ha precisato, inoltre, che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.


5. Ammontare della spesa detraibile
L’importo massimo di euro 10.000 è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte. L’importo massimo di euro 10.000 dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.


6. Modalità di pagamento
I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati
Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati
- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e dalle Poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito.
Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
 

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