Stufe a pellet, aliquota del 10% per la fornitura
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ll diverso utilizzo della stufa a pellet, sotto il profilo funzionale, determina l’inquadramento ai fini Iva. Lo ha ribadito l'Agenzia delle Entrate relativamente all’aliquota applicabile nelle ipotesi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria realizzati, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, mediante la fornitura di stufe a pellet.
Nell'ipotesi in cui la stufa a pellet sia utilizzata come impianto generatore di calore, in quanto realizza un passaggio di calore verso un fluido, deve essere assimilata alle caldaie con conseguente applicazione dell’aliquota Iva del 10% con le limitazioni previste per i “beni significativi”.
Qualora, invece, la stufa a pellet sia riconducibile all’impianto utilizzato per il solo riscaldamento dell’ambiente, essa dovrà essere considerata parte indistinta della prestazione di servizi e, come precisato nella circolare n. 71/E del 2000, interamente assoggettata ad aliquota Iva ridotta del 10%.
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